JOBS ACT, CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’ PER GLI IMPRENDITORI

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Decreto legislativo numero 23 del 4 marzo 2015. Un passaggio epocale per il mondo del lavoro: dal sette marzo scorso, con l’entrata in vigore di questo decreto, è infatti possibile applicare il nuovo Contratto a Tutele Crescenti. Una novità che riguarda i lavoratori neo assunti da tale data, o a cui è stato trasformato un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, o ancora a qualificarne uno a contenuto formativo. Con l’aiuto di Beatrice Danesi, consulente del lavoro di Confcommercio Cesenate, passiamo in rassegna le principali novità introdotte.

Il decreto stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi, ma è importante fare attenzione perché per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 rimangono in vigore le vecchie regole. Per i licenziamenti discriminatori, nulli o intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro, così come per i licenziamenti disciplinari per i quali il giudice accerti l’insussistenza del fatto materiale.

In tutti gli altri casi, qualora si accerti l’illegittimità del licenziamento, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e pertanto non più soggetta alla discrezionalità del giudice.

Per le piccole imprese, con organico fino a 15 dipendenti, il risarcimento è previsto con un’indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di due ed un massimo di sei mensilità.

Per le aziende con organico superiore ai 15 dipendenti, invece, l’indennità sarà in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità con un minimo di quattro mensilità ed un massimo di ventiquattro.

Per evitare di andare in giudizio il datore di lavoro potrà accedere alla nuova conciliazione facoltativa, offrendo al lavoratore licenziato una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, con un minimo di due mensilità ed un massimo di diciotto; accettando l’offerta del datore di lavoro il lavoratore rinuncia alla causa.

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