Archivi Giornalieri: 9 Marzo 2015

SCHIAMAZZI FUORI DAI LOCALI E RESPONSABILITA’ DEGLI ESERCENTI

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Schiamazzi fuori dai locali, se il titolare si è attivato per evitare i rumori molesti allora non ha nessuna responsabilità se gli avventori fanno confusione all’esterno. E’ quanto disposto da una recente sentenza della Corte di Cassazione (9633/2015), la sentenza consolida una giurisprudenza che da qualche anno sta rivalutando la posizione dei gestori di pubblici esercizi. Gli schiamazzi possono essere punti in base all’articolo 659 del Codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).