Decreto Sicurezza, chiarezza sul divieto di somministrazione alcolici ai minorenni

somministrazione alcolici

Somministrazione alcolici e strumenti per contrastare il degrado urbano ed evitare il disturbo cittadino. Con l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza sono numerose le novità che riguardano anche l’attività dei pubblici esercizi.

Il 20 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 14/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. Il provvedimento risulta di grande interesse per le imprese di somministrazione alimenti e bevande poiché disciplina la possibilità per i sindaci di stabilire limitazioni agli orari per la vendita e la somministrazione di alcolici e alza definitamente l’età minima per il loro consumo a 18 anni. Inoltre contiene disposizioni in materia di divieto di accesso in locali pubblici di persone che risultano condannate per vendita di stupefacenti.

Il Decreto Legge è già in vigore dal 21 febbraio ed è stato incardinato presso le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per la conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL, quindi entro il 21 aprile 2017.

Alla base dell’emanazione di questo Decreto Legge vi è la difesa e la tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, oramai diventate di fondamentale importanza a seguito delle molteplici situazioni di degrado che si sono venute a creare negli ultimi anni nelle città e nei loro centri storici.

Questo decreto consente al Sindaco quale ufficiale di Governo di emanare delle ordinanze contingenti ed urgenti per eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. In particolare l’articolo 8 provvede a specificare meglio la portata di tali provvedimenti che “sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”.

Viene introdotta la possibilità per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emanare ordinanze contingentibili ed urgenti anche in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.”
Viene anche previsto che “Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

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Il Decreto Sicurezza contiene inoltre una norma di fondamentale importanza per tutto il settore, che la Federazione stava aspettando ormai da 4 anni per fare chiarezza sul limite legale di età per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. Con questa modifica viene infatti definitivamente stabilito per legge – e non più solo in via interpretativa – che il divieto riguardante i minori di anni 18 si riferisce sia alla vendita che alla somministrazione di bevande alcoliche.

L’art. 14-ter della Legge 125/2001 viene così modificato: “Salvo che il fatto non costituisca reato, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra
bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”.
Ultima norma del testo del Decreto Legge che interessa in maniera particolare il settore è quella
contenuta all’articolo 13, che disciplina la possibilità del questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso nei locali di cui all’art. 5 della L. 287/1991 (quindi bar, ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari, ecc.) specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi citati. Viene prevista inoltre una sanzione amministrativa da 10.000 a 40.000 in caso di violazione del divieto da parte del soggetto obbligato.

Gli uffici federali si sono già attivati per provvedere a limare alcune delle disposizioni contenute nel testo in oggetto attraverso la predisposizione di emendamenti al testo e rimangono a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.

Si ricorda infine che la legge nazionale già prevede dei limiti di orario per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, che prescindono dagli orari di apertura degli esercizi e di cui si riporta una tabella riassuntiva qui sotto, per la cui violazione sono previste delle specifiche sanzioni amministrative che si riportano di seguito.

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Quadro sanzionatorio per chi viola i limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche
Le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano i limiti di orario in oggetto variano a seconda della fattispecie:

  • Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non
    rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 3 alle 6, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24 alle 6 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Inoltre, qualora siano state contestate due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente
  • Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere
    alcolici dalle ore 24 alle 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;
  • Per le aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo A, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.000 euro in caso di violazione del divieto di vendere superalcolici dalle ore 22 alle 6, è invece punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 10.500 euro la violazione dei divieti di somministrazione di superalcolici e di somministrazione di alcolici dalle ore 2 alle 6. Inoltre, qualora nell’arco di un biennio sia reiterata una delle violazione sopra descritte, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.

È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l’obbligo di esporre nel locale le relative tabelle.

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33 Responses to Decreto Sicurezza, chiarezza sul divieto di somministrazione alcolici ai minorenni

  1. Accorsi Claudio ha detto:

    Il divieto e la somministrazione di alcolici dalle ore 03 alle ore 06 è valido solo se avviene negli spazi ed aree pubbliche o anche all’interno dei pubblici esercizi. Es: Un bar del centro città, in mancanza di ordinanze specifiche del Sindaco può vendere e somministrare alcolici h 24?

    • Sara Montalti ha detto:

      Buongiorno sig. Claudio, mi scuso per la risposta tardiva. Comunque sia, no non è possibile somministrare alcolici h24 all’interno del proprio locale. Ci sono solo alcune festività in cui esiste una deroga (ad esempio Capodanno), ma nella normalità ci si deve attenere agli orari indicati nell’articolo del blog.

      • MONICA MENTA ha detto:

        Mi scusi. Se le scrivo. Ma non saprei proprio a chi chiedere. Ho un figlio adolescente che la sera va con degli amici ad un bar pub. Ovviamente ci vanno con 2/3 maggiorenni,che mostrano
        il documento,in modo tale che prendono dei superalcolici anche per i minorenni. Per evitare ciò cosa potrei fare?.Grazie

        • Sara Montalti ha detto:

          Mi scusi lei, ma non saprei davvero cosa consigliarle. Provi a parlare con suo figlio e le dica chiaramente che questa sua abitudine la preoccupa e che mette a rischio la fiducia che pone in lui.

  2. PARRELLO Domenico ha detto:

    Il pubblico esercizio che deve chiudere alle 24 e invece continua l’apertura e la somministrazione di alcolici fino alle 3.30 può/deve essere sanzionato al pari del pubblico esercizio che invece effettua orario h24 e somministra alcolici tra le 3 e le 6?
    Alcuni sostengono che il primo pubblico esercizio può essere sanzionato solo per non aver effettuato la sospensione della somministrazione e lo sgombero del locale e non per la somministrazione dopo le ore 3. Mentre il secondo, che è aperto h24 ha l’obbligo di ottemperare a tale divieto.
    Grazie per la risposta.

    • Sara Montalti ha detto:

      Buongiorno Domenico, la legge prevede per i pubblici esercizi il divieto per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche dalle 3.00 alle 6.00, a prescindere dagli orari di apertura degli esercizi stessi.
      Spero che così sia più chiaro. Grazie e buona giornata,
      Sara

  3. Adriano ha detto:

    Salve, al fine di arginare il problema della somministrazione ai minorenni, è possibile fare una selezione all’ingresso del locale non facendoli entrare? Inoltre I baristi sono autorizzati a chiedere la visione del documento d’identità ai consumatori?

    • Sara Montalti ha detto:

      Buongiorno Adriano, il barista ha tutto il diritto (oltre che il dovere) di chiedere i documenti d’identità al consumatore se la sua età è dubbia e – nel caso non gli venisse fatto vedere – ha il diritto di negargli da bere per evitare di servire alcool ad un minorenne. Invece, essendo un esercizio pubblico, non può vietare l’ingresso ai minorenni solo perchè tali.
      Il problema purtroppo è comune alle tante realtà in cui è presente la “movida” e spesso non si riesce ad arginarlo a dovere, sopratutto perchè i minorenni in compagnia di maggiorenni possono chiedere a questi ultimi di prendergli da bere per loro. Attenzione però perchè è un tema molto sensibile alle autorità di controllo e vengono effettuati spessissimo verifiche. Occorre informare e istruire bene il personale del locale su questa tematica.
      A disposizione,
      Sara

      • ADELE GIOPPO ha detto:

        Se un barista somministra bevande alcoliche ad un maggiorenne k poi lo passa ad un minorenne il barista viene sanzionato lo stesso?

        • Sara Montalti ha detto:

          Purtroppo il titolare del locale (che potrebbe essere anche non il barista in questione) è diretto responsabile di ciò che avviene all’interno del suo esercizio. Quindi in fase di controllo potrebbero esserci problemi se viene sorpreso un minore con un alcolico in mano, sopratutto se non ci sono testimoni che dichiarano la buona prassi del barista. Purtroppo è un fatto molto comune, sopratutto nelle discoteche, per questo motivo occorre vigilare molto bene su ciò che accade all’interno della propria attività.

  4. Paola Formentini ha detto:

    Mio figlio di quasi 21 anni e la sua ragazza di 22 anni sono stati fermati al centro di Urbino da tre carabinieri che pattugliavano il centro nella serata universitaria. Hanno chiesto loro i documenti e gli hanno riferito che riceveranno a casa una multa di €100,00 cadauno poichè erano fuori da un locale con in mano un bicchiere di carta contente birra per lui ed un coctail per lei. Premetto che i ragazzi non erano ubriachi ed non disturbavano la quiete e di questo hanno testimoni. Chiedo: che tipo di ordinanza è questa? E’ particolare per Urbino? Dobbiamo attendere che arrivi la notifica a casa o possiamo presentarci in caserma per chiedere il verbale? ( perchè a loro non è stato rilasciato nulla). Grazie per la vostra attenzione

    • Sara Montalti ha detto:

      Buongiorno Sig.ra Paola, non sono a conoscenza delle ordinanze del Comune di Urbino. Forse riguardava una delibera comunale realizzata ad hoc per le serate universitarie. Occorrerebbe chiedere informazioni direttamente al comando dei carabinieri o all’ufficio attività economiche del comune in questione. Solitamente c’è la possibilità di fare ricorso. Grazie,
      Sara

  5. Chiara ha detto:

    Salve, avrei un quesito da porle in merito alla somministrazione di alcolici ai minori. Un minore di 17 anni può ordinare e consumare una birra in pizzeria? Grazie

    • Sara Montalti ha detto:

      Buongiorno Chiara, il minore di 17 anni potrà anche provare ad ordinarla, ma il titolare (o chi per lui) non può somministrargliela perchè in tutta Italia vige il divieto di vendita e somministrazione alcolici (anche di pochi gradi) ai minorenni. Buonagiornata, Sara

  6. Marco ha detto:

    Buonasera, ma nel caso invece di feste private? Cioè se io affitto un salone per un 18esimo compleanno e porto io gli alcolici, ma è presente lo staff del salone per tenere sotto controllo la situazione servendo da bere in modo moderato, se ci sono minorenni che consumano alcol chi è responsabile?
    Grazie

    • Sara Montalti ha detto:

      Una festa privata e quindi esclusivamente su invito non è equiparabile ad un locale pubblico, a cui si riferisce la normativa riportata nell’articolo. Ma sinceramente se la festa si svolgesse in un pubblico esercizio anche se “affittato” per una serata esclusiva e io ne fossi il gestore o il titolare non sarei affatto tranquilla se ci fossero dei minorenni a contatto con alcolici perchè una mia responsabilità su ciò che accade lì dentro – sopratutto se avviene attraverso una sorta di catering o servizio – non può essere esclusa.

  7. Valeria ha detto:

    Buongiorno, se posso chiederle un suo parere in merito ai compleanni di 18 anni organizzati in un locale pubblico gestito da noi. Alcuni degli invitati hanno 18 anni altri no. Ci è stato chiesto il servizio di bevande in caraffe piuttosto che singoli bicchieri di alcool serviti solo ai maggiorenni. Considerato che noi cmq sorvegliamo la situazione, secondo lei potrebbe esserci un qualche problema in caso di controlli? Grazie molte

    • Sara Montalti ha detto:

      Se le bevande alcoliche vengono servite solo ai maggiorenni non sono riscontrabili problemi, ma se qualche maggiorenne passa un bicchiere a dei minorenni potrebbero poi sorgere delle problematiche. Su questo dovete vigilare perchè anche se non è vostra diretta responsabilità – in caso di controllo – è difficile che vi venga attribuita una totale estraneità ai fatti. Se siete in dubbio sull’età del richiedente vi ricordo che è vostra facoltà richiedere la carta d’identità.

  8. Sara ha detto:

    Salve vorrei gentilmente sapere se una ragazza di 17 anni può lavorare in un bar che vende superalcolici? Grazie mille

    • Sara Montalti ha detto:

      Buongiorno Sara, un minorenne non può servire superalcolici. Quindi se lavora in un bar deve solo servire analcolici, ma è un’operazione difficile e dipende molto dal luogo di lavoro in cui si trova perchè il servizio ad un bar – sopratutto in orario di punta – è abbastanza caotico. Inoltre un minorenne non può lavorare in orario notturno.

  9. Andrea ha detto:

    Buongiorno noi facciamo una festa all’aperto aperta al pubblico di 3 giorni, sono anni che chiediamo i documenti se incerti della maggiore età di chi, alla cassa,si presenta per acquistare alcolici o super alcolici. Ci siamo accorti che le bevande alcoliche sono acquistate da maggiorenni e poi passano i scontrini ai minorenni o addirittura prendono loro stessi i bicchieri e poi li passano ai minorenni. In questo caso immagino dovremmo fare un doppio controllo, sia al momento di acquisto alla cassa che poi al banco, se effetivamente sono minorenni. Ma nel caso i maggiorenni prendono gli alcolici e li passano di nascosto, non riusciamo ad impedire che i minorenni non bevino alcolici. Ha dei suggerimenti per ovviare questo problema? La ringrazio anticipatamente.

  10. Andrea ha detto:

    Buongiorno avrei un’altra domanda. Sempre di questa festa temporanea della durata di 3 sere, i minorenni possono lavorare “al banco” fino le 2 di notte? Resta implicito che non serviranno alcolici ma essendo minorenni serviranno solo piatti e/o vassoi con del cibo. Ringrazio ancora saluti.

    • Redazione Ascom ha detto:

      Salve Andrea, data la delicatezza degli argomenti suggeriamo di contattare direttamente la nostra segreteria di Cesena allo 0547/639872

  11. Federico ha detto:

    Se il barista vende un koktail ad un maggiorenne dentro un locale però poi questo alcolico il diciottenne lo da ad un minorenne chi ne paga le conseguenze il barista o il diciottenne ?
    Grazie

    • Sara Montalti ha detto:

      Il titolare del bar è responsabile di ciò che accade nel suo locale, quindi deve vigilare che questi episodi non accadano.

  12. Federico Scano ha detto:

    Buongiorno mi potrebbe dire se in 1 supermercato mentre si fa la spesa una persona maggiorenne può consumare 1 birra senza essere sanzionato o mandato fuori dalla guardia? Grazie

    • Sara Montalti ha detto:

      Buongiorno Federico, il supermercato è un negozio di alimentari senza il consumo sul posto e quindi non si possono consumare al loro interno alimenti o bevande. Inoltre la birra prima di essere consumata va pagata. Ci sono poi dei casi in cui alcuni supermercati “chiudono un occhio”, ma di solito si tratta di bambini che vogliono fare la merenda.

  13. Carlo ha detto:

    buonasera avrei alcune domande da rivolgervi:
    – in un supermercato il cassiere può richiedere il documento ad un sospetto minorenne che cerca di acquistare alcolici?
    – il sospetto minorenne deve esibire fisicamente un documento valido, oppure è valida anche la fotocopia o una foto sul cellulare di un documento di riconoscimento?
    – nel supermercato, fornito di telecamere, il cassiere può rifiutarsi di vendere degli alcolici ad un maggiorenne che si è offerte di acquistarli per poi darli ad un minorenne, a cui è stato precedentemente rifiutato l’acquisto perché sprovvisto di documento?
    Grazie.

    • Sara Montalti ha detto:

      Buongiorno Carlo,
      il cassiere è obbligato a richiedere il documento se sospetta che il cliente che acquista un alcolico sia un minorenne e se l’acquirente si oppone a mostrarglielo in originale (no fotocopia o foto), può opporsi alla vendita. Per l’ultimo caso, le consiglio di consultare un avvocato.

  14. Manuela ha detto:

    Buongiorno,se mi trovo nel supermercato alle 19.45,faccio acquisti e mi trovo in cassa alle 20.01 a causa della coda chilometrica,il commesso può rifiutarsi di vendermi il vino?È espressamente indicato il divieto di vendere alcolici dopo le 20,e va bwnisdimo,ma io mi trovavo in coda già da almeno 7 minuti.Mi trovo a Torino.Laringrazio per il chiarimento.

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