Il codice della strada: limitazioni al consumo di alcol.

E’ in vigore già dal 2010 il nuovo Codice della Strada. Due articoli incidono direttamente sulle imprese dei Pubblici Esercizi: l’art. 53 (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol) e l’art. 54 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcol nelle ore notturne).
Sotto elenchiamo in breve gli adempimenti ai quali le imprese di pubblico esercizio devono sottostare:

Divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 nelle aree di servizio situate lungo le autostrade e superstrade (Sanzione:  pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000; se l’infrazione è reiterata possibilità di sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni);

– Divieto di somministrare bevande superalcoliche in qualsiasi ora e di somministrare  bevande alcoliche limitatamente alla fascia oraria dalle ore 2 alle  ore 6, sempre nelle aree di servizio situate lungo le autostrade e superstrade (Sanzione : pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500 se l’infrazione è reiterata possibilità di sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni);

Divieto di  somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi, alberghi, agriturismi, locali da ballo e di intrattenimento, circoli privati, fiere, sagre (Sanzione: pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; dopo due infrazioni  nel biennio è prevista la sospensione della licenza per un periodo compreso tra i sette e i trenta giorni);

– Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche (poiché non possono effettuare nemmeno la “somministrazione non assistita” di bevande alcoliche e analcoliche)  da parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 24 alle ore 6 (Sanzione:  pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; dopo due infrazioni  nel biennio è prevista la sospensione della licenza per un periodo compreso  tra i sette e i trenta giorni);

– Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e  che proseguono la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno presso  un’uscita del locale un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici (Sanzione pecuniaria da euro 300 a euro 1.200).

Ricordiamo che è sempre vietato vendere o somministrare alcolici ai minori di 16 anni.

Con riferimento all’obbligo di esporre le tabelle alcolemiche, si fa presente che la Federazione ha predisposto una versione semplice e comprensibile, approvata dal Ministero della Salute e che è a disposizione per gli associati, inoltre qui trovi la convenzione per i precursori alcometrici.

 

 

About Sara Montalti
Laureata in Relazioni Pubbliche, lavoro nel settore dell'Assistenza Sindacale e Progettuale in Confcommercio Imprese per l'Italia dal 2005 e sono segretaria della Fipe del Comprensorio Cesenate. Il lavoro di segreteria sindacale implica l’immedesimarsi totalmente nelle problematiche relative al settore e cercare insieme al presidente di categoria, in concertazione con i dirigenti dell’associazione e degli associati, di risolvere o sviluppare interventi a sostegno delle loro situazioni.

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