Lavoro nero, ecco le nuove disposizioni sanzionatorie

 

Tra le importanti novità del Dlgs. 151/2015  “Semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese” all’art. 22 troviamo la modifica di alcune disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale, tra cui la mazi sanzione per lavoro nero.

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (esclusi i datori di lavoro domestico), trovano applicazione le seguenti sanzioni:

  •  da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  •  da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
  •   da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Le suddette sanzioni sono maggiorate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa. Viene inoltre reintrodotta la procedura della diffida da parte degli ispettori del lavoro che consente, a determinate condizioni, la regolarizzazione delle violazioni accertate

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Viene introdotta la possibilità di concessione della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta. In tal caso l’importo residuo, maggiorato del 5%, deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

 

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