Fiscale: Tenuta e vidimazione Registro Infortuni.

La Commissione per gli Interpelli, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,presso Il Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta n. 9/2014 ,chiarisce che la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione di sanzioni amministrative.

La tenuta del registro infortuni è obbligatoria, ex art. 403, D.P.R. n. 547/1955, per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti  ad essi equiparati a norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 e dell’art. 2, lett. a) del D.Lgs. n.626/1994.

Pertanto tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore sono soggette alla tenuta del registro infortuni. Sono intesi come lavoratori, oltre, naturalmente, ai dipendenti, anche i soci lavoratori, i soggetti che effettuano tirocini formativi e gli allievi di istituti di istruzione e universitari.

L’articolo 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 prevede che “fino ai sei mesi successivi
all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del presente decreto
restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad
agenti cancerogeni e biologici”.

Il Ministero del lavoro ritiene che – in attesa dell’adozione del decreto per la realizzazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie – sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.


Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12settembre 1958 (modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso, vidimato presso la ASL competente per territorio, salvo che nelle regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.

La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta, dunque, per il datore di lavoro l’applicazione di sanzioni amministrative

About Sara Montalti
Laureata in Relazioni Pubbliche, lavoro nel settore dell'Assistenza Sindacale e Progettuale in Confcommercio Imprese per l'Italia dal 2005 e sono segretaria della Fipe del Comprensorio Cesenate. Il lavoro di segreteria sindacale implica l’immedesimarsi totalmente nelle problematiche relative al settore e cercare insieme al presidente di categoria, in concertazione con i dirigenti dell’associazione e degli associati, di risolvere o sviluppare interventi a sostegno delle loro situazioni.

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