Archivi Giornalieri: 10 Aprile 2014

Fiscale: Tenuta e vidimazione Registro Infortuni.

La Commissione per gli Interpelli, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,presso Il Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta n. 9/2014 ,chiarisce che la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione di sanzioni amministrative.

La tenuta del registro infortuni è obbligatoria, ex art. 403, D.P.R. n. 547/1955, per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti  ad essi equiparati a norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 e dell’art. 2, lett. a) del D.Lgs. n.626/1994.

Pertanto tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore sono soggette alla tenuta del registro infortuni. Sono intesi come lavoratori, oltre, naturalmente, ai dipendenti, anche i soci lavoratori, i soggetti che effettuano tirocini formativi e gli allievi di istituti di istruzione e universitari.

L’articolo 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 prevede che “fino ai sei mesi successivi
all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del presente decreto
restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad
agenti cancerogeni e biologici”.

Il Ministero del lavoro ritiene che – in attesa dell’adozione del decreto per la realizzazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie – sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

D.Lgs n. 39/2014, lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori – Certificato penale del casellario giudiziale.

E’ entrato in vigore il 6 aprile 2014 il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia.

fipeIl provvedimento diretto a rafforzare la tutela dei minori, all’art. 2, interviene sul D.P.R.n. 313/2002 introducendo l’art. 25 bis il quale afferma che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 –ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro. La norma così formulata si applica alle sole figure professionali che hanno contatti «diretti e regolari con minori».
Segnaliamo che nel nostro settore il provvedimento riguarda esclusivamente tutte quelle figure professionali che hanno a che fare con i minori come ad esempio animatori di feste per bambini o di mini club, assistenti bagnanti nei campi estivi e figure professionali similari assunte per svolgere attività in favore degli stessi.
Pertanto, i datori di lavoro devono chiedere a tutti i lavoratori e i collaboratori già in servizio che hanno a che fare in modo diretto e regolare con i minori il certificato penale del casellario giudiziale. Tale richiesta dovrà essere fatta anche in caso di nuove assunzioni per le quali ricorra l’obbligo in oggetto.