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Somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni. Responsabilità ed obblighi del Gestore secondo la Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione da dare all’articolo 689 co. 1 del Codice Penale che punisce con la pena dell’arresto fino ad un anno l’esercente che “somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità”. La condanna comporta altresì la pena accessoria della sospensione dell’esercizio da 15 giorni a due anni (art. 35 C.P.)
La ratio della norma è la prevenzione dell’alcolismo come causa di degenerazione morale e sociale nei confronti di soggetti particolarmente indifesi. Si tratta di un “reato proprio”, cioè il soggetto attivo può essere soltanto il titolare o il gestore di un pubblico spaccio di cibi o bevande.
L’interpretazione, estremamente rigorosa, datone dalla Cassazione, richiede da parte dei gestori estrema attenzione e cautela anche nell’impartire disposizioni corrette e puntuali ai propri dipendenti addetti alla mescita degli alcolici.
Con la sentenza della V sezione penale n. 46334 del 26 giugno 2013, è stata affermata la responsabilità penale ex art. 689 C.P. “del gestore di un locale in cui un cameriere provvede a servire bevande alcoliche a soggetti minori degli anni sedici, essendosi fidato della risposta dei minori di avere più di sedici anni, pur se il gestore non era presente nel locale”.
Secondo i supremi giudici difatti “il gestore non può delegare al personale dipendente l’accertamento della effettiva età del consumatore, dovendo invece egli vigilare affinchè i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo loro fornite dal gestore”.
Obbligo Pos entro 30 giugno nei piccoli esercizi.
Olio: Fipe, no a bottiglie anti rabbocco, è aggravio costi.
‘Obbligare i ristoratori a fare uso di contenitori di olio di oliva anti-rabbocco è un aggravio inutile di costi, porta a una maggiore produzione di rifiuti, è segno di grave sfiducia per l’esercente e non dà garanzia alcuna ai consumatori in quanto la sofisticazione dell’olio avviene in luoghi diversi rispetto al ristorante”.
Lo dichiara il presidente Fipe-Confcommercio, Lino Stoppani, a proposito della presentazione alla Camera di un emendamento che obbligherebbe i pubblici esercizi a servire l’olio di oliva solo in contenitori che impediscono il rabbocco, già precedentemente analizzato e bocciato in Commissione a Montecitorio.
La stessa Commissione Europea, ricorda la Federazione dei Pubblici esercizi, aveva già respinto a grande maggioranza un provvedimento simile, ritenendolo inutile e costoso. In Italia, fa notare la Fipe, il legislatore ha disciplinato un efficace sistema di etichettatura degli oli proposti in confezione nei pubblici esercizi, ritenendolo sufficiente a tutelare tutti gli interessi del settore, senza far ricadere sulle imprese un aggravio di adempimenti sostanzialmente inutile.
Sagre taroccate e mercatini fasulli.
Sagre e mercatini. Repubblica: “Solo 15mila su 42mila offrono prodotti autentici”
Sagre taroccate e mercatini fasulli quando il km zero arriva da lontano
Scrive Jenner Meletti su Repubblica:
“Poi, per ordine del sostituto procuratore Sergio Dini — raccontano al comando provinciale della Forestale, guidato da Paolo Zanetti — abbiamo perquisito le quattro aziende e lì abbiamo trovato le cassette svuotate e abbandonate perché portavano il nome del produttore. Frutta e verdura, al mattino, erano nei mercati “a chilometro zero” in piazza De Gasperi qui in città e nei farmers market di Vigodarzere, Cadoneghe e Cittadella. “Ecco le patate del mio campo”. “Noci, noci padovane, le più buone”.
In realtà, le patate arrivavano dalla Francia e dall’Olanda, le noci dagli Stati Uniti. C’erano anche cavoli spagnoli, finocchi pugliesi e limoni della Calabria. Abbiamo denunciato i quattro contadini per frode in commercio, articolo 515 del codice penale. Dicendo che frutta e verdura arrivano dalle loro campagne i coltivatori praticamente non pagano l’Iva e sono esenti dall’Irpef. La pena prevista? Fino a 2 anni di reclusione o 2.065 euro di multa”.
Con la Pasqua “sbocciano” in tutta Italia le bancarelle dei farmers market, si aprono le porte degli agriturismo, si apparecchiano i tavoli delle prime sagre. Tutti luoghi dove i “cittadini” vanno alla ricerca di prodotti genuini, pronti anche a pagare di più pur di ritrovare i sapori dell’infanzia.
D.Lgs n. 39/2014 – certificato penale del casellario giudiziale – ulteriori chiarimenti
Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che attua la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Come indicato nelle nostre precedenti comunicazioni, la norma prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale.
L’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha chiarito che l’obbligo di procurarsi il certificato penale sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi -soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. L’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
Fiscale: Tenuta e vidimazione Registro Infortuni.
La Commissione per gli Interpelli, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,presso Il Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta n. 9/2014 ,chiarisce che la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione di sanzioni amministrative.
La tenuta del registro infortuni è obbligatoria, ex art. 403, D.P.R. n. 547/1955, per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad essi equiparati a norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 e dell’art. 2, lett. a) del D.Lgs. n.626/1994.
Pertanto tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore sono soggette alla tenuta del registro infortuni. Sono intesi come lavoratori, oltre, naturalmente, ai dipendenti, anche i soci lavoratori, i soggetti che effettuano tirocini formativi e gli allievi di istituti di istruzione e universitari.
L’articolo 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 prevede che “fino ai sei mesi successivi
all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del presente decreto
restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad
agenti cancerogeni e biologici”.
Il Ministero del lavoro ritiene che – in attesa dell’adozione del decreto per la realizzazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie – sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.
D.Lgs n. 39/2014, lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori – Certificato penale del casellario giudiziale.
E’ entrato in vigore il 6 aprile 2014 il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia.
Il provvedimento diretto a rafforzare la tutela dei minori, all’art. 2, interviene sul D.P.R.n. 313/2002 introducendo l’art. 25 bis il quale afferma che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 –ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro. La norma così formulata si applica alle sole figure professionali che hanno contatti «diretti e regolari con minori».
Segnaliamo che nel nostro settore il provvedimento riguarda esclusivamente tutte quelle figure professionali che hanno a che fare con i minori come ad esempio animatori di feste per bambini o di mini club, assistenti bagnanti nei campi estivi e figure professionali similari assunte per svolgere attività in favore degli stessi.
Pertanto, i datori di lavoro devono chiedere a tutti i lavoratori e i collaboratori già in servizio che hanno a che fare in modo diretto e regolare con i minori il certificato penale del casellario giudiziale. Tale richiesta dovrà essere fatta anche in caso di nuove assunzioni per le quali ricorra l’obbligo in oggetto.
Dal 1 gennaio 2014 nei Pubblici Esercizi si potrà pagare con il bancomat
A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso Pos per bancomat e carte di credito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Per effetto di tale disposizione i commercianti, i prestatori di servizi (quindi anche i pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.) dovranno dotarsi dall’1.1.2014 del Pos per consentire al cliente di pagare il bene acquistato/servizio ricevuto tramite bancomat.



