Fipe: l’articolo 62 superato dalla normativa europea

Secondo la Fipe, gli imprenditori non dovranno più osservare l’articolo 62 del decreto legge sulle Liberalizzazioni di gennaio 2012, poiché superato dalla normativa comunitaria. A dare questa indicazione inequivocabile è Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, durante un convegno a Tuttofood in cui è stato illustrato loro un contratto tipo con cui sostituire i precedenti accordi scritti.

In buona sostanza, il tanto discusso articolo 62 contrasta con la Direttiva europea n. 7/2011 recepita dall’Italia (D.Lgs 192/2012) dove sono espressamente disciplinati i termini dei pagamenti e relative sanzioni. E contrasta – addirittura – con il trattato istitutivo dell’Unione Europea. Poiché, come è ben noto, la normativa europea è dominante su quella nazionale se ne deduce che non è più applicabile l’imposizione dei termini di pagamento a 30 giorni (a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura) per le forniture di alimenti deteriorabili e di 60 per quelli non deteriorabili.

Ad alimentare i dubbi su una situazione che dovrebbe essere già palesemente chiara è una diatriba tutta interna a due Ministeri italiani. Infatti, il dicastero delle Politiche agricole, alimentari e forestali dice un’altra cosa. Sostiene che trattandosi di norma speciale rispetto alla disciplina di derivazione europea, l’art. 62 non è stato abrogato. L’esatto contrario di quanto riconosciuto dal ministero dello Sviluppo economico secondo il quale la disciplina dell’art. 62 può ritenersi tacitamente abrogata da quella successiva più generale di derivazione europea introdotta – appunto – con il decreto legislativo di recepimento della Direttiva.

Il contrasto fra la legge nazionale e normativa europea è stato evidenziato da Fipe in sede comunitaria, con l’apertura di un procedimento di denuncia. Pertanto, anche rimanendo in attesa della conclusione da parte della Commissione Europea, si può già affermare che dal 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo), l’art. 62 per la parte che riguarda i termini di pagamento risulta non più applicabile ai rapporti concreti che esso disciplina.

La posizione di Fipe e del Mise è sostenuta da un parere del professor Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale che ha dissolto tutti i dubbi sulla materia. Per questo motivo, Fipe ha predisposto il testo di un nuovo modello di contratto per i prodotti agricoli e alimentari che prevede la possibilità per le parti di pattuire il termine di pagamento superiore a 30 giorni che deve essere utilizzato per il rispetto della legge. Rimane infatti la necessità di predisporre un contratto scritto anche perché il decreto legislativo richiede che la clausola che deroga al termine generale di 30 giorni sia pattuita espressamente e provata con la forma scritta.

Fipe ha predisposto e diramato alle sue associazioni una guida pratica che illustra in maniera dettagliata la normativa contenente l’articolo 62 e quella europea e fornisce le indicazioni operative necessarie e presto sarà disponibile per gli associati.

About Sara Montalti
Laureata in Relazioni Pubbliche, lavoro nel settore dell'Assistenza Sindacale e Progettuale in Confcommercio Imprese per l'Italia dal 2005 e sono segretaria della Fipe del Comprensorio Cesenate. Il lavoro di segreteria sindacale implica l’immedesimarsi totalmente nelle problematiche relative al settore e cercare insieme al presidente di categoria, in concertazione con i dirigenti dell’associazione e degli associati, di risolvere o sviluppare interventi a sostegno delle loro situazioni.

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