Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18

In tema di divieto di vendita di bevande alcoliche, importanti norme sono entrate in vigore lo scorso 11 novembre 2012,  cioè il giorno seguente, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 189/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 158/2012.

Innanzitutto, viene definitamente introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e viene sancito l’obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne che nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.

In caso di violazione della norma citata, è poi prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta (da 500 a 2.000 euro) con la sospensione dell’attività per tre mesi.

Per quanto riguarda la somministrazione, invece, rimane fermo quanto stabilito dall’art. 689, comma 1, del codice penale, che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o ad infermi di mente.

Pertanto, i titolari di pubblici esercizi saranno tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche per asporto, con annesso obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al bancone o al tavolo il limite rimarrà quello dei 16 anni.

L’art. 689 del codice penale viene, però, modificato con l’introduzione di due nuovi commi:

1) Il divieto a coloro che impiegano distributori automatici di alcolici di somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 16  (e non ai minori di anni 18, ma riteniamo sia così solo per un errore del legislatore perché si tratta di vendita e non di somministrazione assistita, quindi con molta probabilità presto il divieto per i distributori verrà esteso ai minori di 18 anni, e comunque in fase di controllo è possibile che per un dubbio normativo venga applicata la norma che più tutela lo scopo normativo, quindi quella valida per i minori di 18 anni);

2) in caso di più violazioni del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 vengono aggiunge alle pene già previste una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro e la sospensione dell’attività per tre mesi.

E’ già entrata in vigore anche una norma che vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

Proseguendo con le modifiche apportate dalla legge di conversione, sono stati approvati i seguenti divieti che entreranno in vigore dall’1 gennaio 2013:

Normative relative a contrastare la Ludopatia.

La norma prevede l’applicazione sugli apparecchi “newslot” di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, viene stabilito che i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. (Gioco d’azzardo patologico).

Tabacchi

Anche per i prodotti del tabacco viene esteso il divieto di “vendita o somministrazione” ai minori di 18 anni, precedentemente stabilito in 16 anni. Vengono previste anche delle sanzioni per coloro che violano tale divieto, che arrivano fino a 2.000 euro e alla sospensione per tre mesi della licenza all’esercizio dell’attività, in caso di reiterazione. Inoltre, viene introdotto l’obbligo per l’esercente, che vende prodotti del tabacco, di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

L’Associazione si impegna ad approfondire ulteriormente la normativa. Per informazioni potete rivolgervi ai servizi di assistenza tecnica della vostra delegazione di riferimento.

 

About Sara Montalti
Laureata in Relazioni Pubbliche, lavoro nel settore dell'Assistenza Sindacale e Progettuale in Confcommercio Imprese per l'Italia dal 2005 e sono segretaria della Fipe del Comprensorio Cesenate. Il lavoro di segreteria sindacale implica l’immedesimarsi totalmente nelle problematiche relative al settore e cercare insieme al presidente di categoria, in concertazione con i dirigenti dell’associazione e degli associati, di risolvere o sviluppare interventi a sostegno delle loro situazioni.

4 Responses to Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18

  1. alberto ha detto:

    Grazie delle info, non riesco pero’ a capire se per bevande alcoliche venga no intese anche quelle superalcoliche, ossia sopra i 21 gradi, in quanto qui si parla di alcoliche, ossia da 1,2 gradi a 21 .. non so se riuscite a chiarire le cosa ve ne sarei grato ..

    • Sara Montalti ha detto:

      Ciao Alberto, in questo caso per bevande alcoliche si intendono anche quelle superalcoliche. Inoltre ti ricordo che per i pubblici esercizi dalle 3.00 alle 6.00 di mattina esiste il divieto di somministrare alcol di qualsiasi gradazione. (Nei negozi di vicinato invece il divieto di vendita per asporto inizia alle ore 24, mentre negli autogrill è ulteriormente anticipato alle ore 22).
      La distinzione tra superalcolico e alcolico viene fatta per gli autogrill, dove il divieto di somministrazione alcolici inizia alle ore 2 e termina alle ore 6, mentre il divieto per la somministrazione di superalcolici è di tutto il giorno.
      Spero di essere stata chiara, se hai degli ulteriori dubbi scrivici pure. Buona giornata!
      Sara

  2. Silvia Orlandi ha detto:

    Circa il divieto di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, a suo avviso cosa si intende qui per “pubblico esercizio”? Un Internet Point per esempio rientra nella dizione? E perchè? A parte l’art. 86 del TULPS dove è rinvenibile una definizione esatta di esercizio pubblico?
    Grazie.

    • Sara Montalti ha detto:

      Gentile Silvia, non so se ho capito bene la sua domanda ma provo a risponderle. Innanzitutto indipendentemente dal fatto che la “newslot” si trovi in un pubblico esercizio, una sala scommesse oppure in una sala giochi specializzata, devono essere indicati degli avvertimenti sulla dipendenza (ludopatia) che il gioco può creare. Se si riferisce alla possibilità che da un internet point ci si possa collegare a “casinò online”, anche se la normativa non lo specifica, riteniamo che essendo anche questo un gioco che può creare dipendenza, ci debbano essere anche in questo caso gli avvertimenti sul rischio ludopatia.
      Ma il Pubblico Esercizio è diverso da un Internet Point. La definizione di pubblico esercizio si rifà al tulps, ed è una attività di “somministrazione alimenti e bevande aperta al pubblico”.

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