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D.Lgs n. 39/2014, lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori – Certificato penale del casellario giudiziale.

E’ entrato in vigore il 6 aprile 2014 il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia.

fipeIl provvedimento diretto a rafforzare la tutela dei minori, all’art. 2, interviene sul D.P.R.n. 313/2002 introducendo l’art. 25 bis il quale afferma che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 –ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro. La norma così formulata si applica alle sole figure professionali che hanno contatti «diretti e regolari con minori».
Segnaliamo che nel nostro settore il provvedimento riguarda esclusivamente tutte quelle figure professionali che hanno a che fare con i minori come ad esempio animatori di feste per bambini o di mini club, assistenti bagnanti nei campi estivi e figure professionali similari assunte per svolgere attività in favore degli stessi.
Pertanto, i datori di lavoro devono chiedere a tutti i lavoratori e i collaboratori già in servizio che hanno a che fare in modo diretto e regolare con i minori il certificato penale del casellario giudiziale. Tale richiesta dovrà essere fatta anche in caso di nuove assunzioni per le quali ricorra l’obbligo in oggetto.