Trasmissione telematica dei corrispettivi

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – già applicato dal 1° luglio 2019 ai soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro – troverà applicazione per tutti i soggetti con volume d’affari pari o inferiore a 400.000 euro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972 (fra cui anche i pubblici esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande).

Tuttavia, constatate le potenziali difficoltà, in sede di prima applicazione, il Legislatore ha concesso un periodo di moratoria che prevede la non applicazione delle sanzioni nel primo semestre di vigenza del nuovo obbligo, quindi:

• per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000, per i quali l’obbligo è entrato in vigore già dal 1° luglio 2019, il periodo di moratoria avrà termine il 31 dicembre 2019 (l’esercente, ad esempio, dovrà trasmettere all’Agenzia i dati dei corrispettivi relativi al periodo dal 1° al 31 dicembre 2019 entro il mese successivo, e quindi entro il 31 gennaio 2020);

• per gli altri soggetti, per i quali l’obbligo troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, il periodo di moratoria avrà termine il 30 giugno 2020 (ad esempio, i dati relativi al periodo dal 1° al 30 giugno dovranno esser trasmessi entro il 31 luglio 2020).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 506 del 10 dicembre 2019, ha chiarito che i dati corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica in quanto, tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi (biglietti d’ingresso), sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria.

Permane, tuttavia, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino.

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