Tracciabilità prodotti ittici, tutte le novità

Tracciabilità prodotti ittici

Sulla tracciabilità prodotti ittici ci sono importanti novità, a partire dall’obbligo di registrazione sui prodotti della pesca in prima vendita per pubblici esercizi, dettaglianti e grossisti. In questo articolo ricapitoliamo le disposizioni di maggiore interesse.

Stante l’entrata in vigore del D.Lgs 231/17 relativo alle informazioni sugli alimenti, con i probabili controlli che ne conseguiranno, si coglie l’occasione per segnalare la vigenza degli adempimenti inerenti la commercializzazione dei prodotti ittici previsti dai Regolamenti (CE) 1224/09 e 404/11 del Consiglio.

In merito, le disposizioni di maggiore interesse per le imprese rappresentate concernono:

– l’art. 59 par. 2 del Reg.(CE) 1224/09 che stabilisce: “L’acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita”;

– l’art. 2 del Decreto del Mipaaf del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/09, che include tra i soggetti destinatari di tali obblighi anche gli operatori che svolgono attività di vendita al dettaglio ivi compresi gli esercizi di ristorazione;

– l’art. 5 del Decreto citato in forza del quale la registrazione deve effettuarsi al portale (www.controllopesca.politicheagricole.it) con le modalità descritte nell’allegato A del Decreto Direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011.

In sostanza, al fine di assicurare la tracciabilità, gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita – vale a dire direttamente dal peschereccio – sono tenuti ad effettuare la registrazione secondo le indicazioni prima riportate.

Preme segnalare che l’obbligo di registrazione e compilazione dei documenti richiesti dalla normativa riguarda, oltre ai dettaglianti, anche ristoratori e grossisti che acquistano i prodotti direttamente dal peschereccio, mentre sono esonerati dall’obbligo di registrazione gli acquirenti di prodotti di peso non superiore a 30 kg “che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma che sono esclusivamente destinati al consumo privato” (cfr.circolare, punto 4.1).

Inoltre, la circolare del Mipaaf n. 25798/2014, in attuazione della normativa europea e al fine di assicurare un adeguato sistema di tracciabilità, ribadisce ulteriori obblighi a carico degli acquirenti registrati, quali:

– la pesatura del prodotto (art. 2 co.2 circolare Mipaaf – art. 60 Reg 1224/09);
– la compilazione e la conservazione per tre anni di un registro contenente i dati previsti dall’art. 70 par. 1 Reg. (CE) 404/2011 (art. 2 co.2 circolare Mipaaf);
– la compilazione e la presentazione della nota di vendita (art. 4 co.2 circolare Mipaaf – art. 62 Reg. 1224/09).

In merito a quest’ultimo adempimento occorre precisare che la trasmissione della nota di vendita deve avvenire entro 24 ore a decorrere dal momento del completamento della prima vendita. Tuttavia, agli acquirenti registrati che, per le prime vendite di prodotti della pesca, realizzano un fatturato annuo inferiore a 200.000 euro è riservata la facoltà di compilare il modello in formato cartaceo (allegato al D.D. n. 155/2011), da presentare entro 48 ore alle Autorità Marittime competenti per luogo di sbarco.

Infine, per ragioni di completezza, si fa presente che il Mipaaf ha precisato che la violazione dell’obbligo di registrazione è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro (art. 11 comma 4 del D.Lgs n. 4/2012).

Gli uffici di Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Cesenate rimangono a disposizione per ogni chiarimento al num 0547/639856.

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