Bevande vicino allo stadio, ampliati i divieti

stadio cesena

Con lo scopo di prevenire comportamenti incivili e/o violenti, l’amministrazione comunale di Cesena ha stabilito che nelle giornate 6, 10 e 25 marzo; 7, 17 e 28 aprile e 5 e 18 maggio 2018 e qualora vi siano anticipi o posticipi nelle nuove date che sostituiscono quelle programmate del calendario di serie B del campionato di calcio, è vietata la vendita per asporto, la somministrazione di acqua/bibite in contenitori di plastica con tappo e il posizionamento dei contenitori per lo smaltimento del vetro in luoghi esterni all’esterno da quattro ore antecedenti l’evento sportivo e fino a due ore dopo la conclusione dello stesso.

Il divieto è rivolto: agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all’esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente piano delle aree nonché alle attività autorizzate per l’esercizio del commercio in forma itinerante.

Le aree in cui operano i divieti di cui sopra sono le seguenti:
Area interno allo Stadio nonché nelle immediate vicinanze dello stesso, compresa di tutte le attività con esercizio prospicienti tutte le Vie delimitate dalle seguenti strade: Via Spadolini, Rotonda Lugaresi, P.le Ricci Oliviero, Via Lucania, Viale Abruzzi, Via Sicilia, Via Lazio, Via del Mare, Via Molise, Via Marche, Via Maratona, Rotonda dello Stadio, P.le Olimpia, Rotonda dello Stadio, Via Veneto, Via Toscana, Via Venezia Giulia.

Ci preme inoltre tuttavia ricordare che il Codice di Convivenza Civile approvato dal Comune di Cesena nel 2012, pone il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 5 gradi di volume alcolico nonché la vendita di altre bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione di eventi sportivi.
Le vie in cui è posto questo divieto sono: Viale Marconi, Viale Oberdan, Via F.lli Spazzoli, Via Lombardia, linea ferroviaria, Via Spasolini, Via Cappelli Giovanni, nonché l’area del centro montefiore, Via Lucania, Viale Abruzzi, Via Sicilia, Via Lazio, Via Campania, Via del Mare, Via Molise, Via Puglie, Via Marche, Via Maratona, Viale dello Stadio, P.le Olimpia, R.da dello Stadio, Via Tito Maccio Plauto, Via Veneto, P.da S. Pietro, Via Roncofreddo, Via Toscana, Via Venezia Giulia, Via Fabbri Corradino, Via Pedrelli Vicino, Via Leopoldo Lucchi.

Per la violazione di questi divieti è prevista una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme viene disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 3 giorni, in relazione alla gravità della violazione.

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