Le novità del nuovo contratto in pillole

I settori dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo hanno un nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro. Più di 300mila imprese a livello nazionale, che sviluppano un fatturato di oltre 80 miliardi di euro, hanno quindi il nuovo Ccnl firmato dalla Fipe Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi (per la parte datoriale) e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per la parte sindacale. Qui vo proponiamo una sintesi delle principali novità.

Contratto a tempo determinato. Possono essere assunti con questa tipologia di contratto fino al 20% di lavoratori, riferiti però all’azienda e non più all’unità produttiva. Ciò consente alle aziende multi localizzate di assumere un maggior numero di dipendenti a tempo determinato (rimangono esclusi da tale limitazione numerica i contratti stagionali).

Apprendistato. La percentuale di conferma in servizio al termine del periodo formativo – lavorativo, per l’assunzione di nuovi apprendisti, in precedenza fissata al 70%, viene ridefinita nel 50% degli apprendisti nel triennio precedente. La nuova proporzione numerica, per le imprese che occupano un numero pari o superiore a 10 unità, è di 3 apprendisti ogni due qualificati.

Somministrazione a tempo determinato. Viene aumentata al 10% la percentuale massima di utilizzo, con un minimo di tre lavoratori somministrati (in precedenza l’8%) per unità produttiva calcolata sul numero dei dipendenti.

Orario multiperiodale. Viene definita una nuova disciplina delle flessibilità dell’orario di lavoro con una distribuzione multiperiodale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, con superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane.

Riduzione orario di lavoro. Per i lavoratori neoassunti dopo il 1 gennaio 2018 è previsto un diverso trattamento per la maturazione dei permessi per riduzione di orario di lavoro (Permessi Retribuiti).

Scatti di anzianità. Viene introdotta una importante novità nella maturazione dei 6 scatti di anzianità che passa da triennale a quadriennale.

Quattordicesima mensilità. Nel calcolo della quattordicesima mensilità non sarà più computato l’importo degli scatti di anzianità maturati, con relativa riduzione dei costi.

Trattamento di fine rapporto. Gli importi degli scatti maturati non concorreranno alla determinazione della quota annua di retribuzione utile al calcolo del Tfr. Tale misura avrà una durata temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021.

Elemento economico di garanzia. Qualora non venga definito un accordo integrativo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020 verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2021, un elemento economico di garanzia riparametrato per livello e riproporzionato per i lavoratori part – time.

Assistenza sanitaria integrativa. Viene aumentato a 12 euro il contributo mensile a carico del datore di lavoro con le seguenti decorrenze (1 euro a partire da febbraio 2018 e 2 euro a partire da gennaio 2019).

Salario. L’aumento a regime per il IV° livello a tempo pieno è di 100 euro riparametrati per gli altri livelli, con i seguenti scaglionamenti:

€ 25,00 dal 1° gennaio 2018
€ 20,00 dal 1° gennaio 2019
€ 20,00 dal 1° febbraio 2020
€ 15,00 dal 1° marzo 2021
€ 20,00 dal 1° dicembre 2021

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