Cesena, nuova disciplina sull’apertura degli esercizi con apparecchi Vlt

 

È stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Cesena in data 20 dicembre 2016,  un’ordinanza comunale che limita significativamente gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi, sale vlt e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.
“La decisione presa senza alcun confronto con i componenti del Tavolo gioco d’azzardo, che ci vede da sempre partecipi, è scaturita dal fatto che il numero dei soggetti afflitti dalle conseguenze del gioco d’azzardo patologico è in continua ascesa e l’amministrazione ha ritenuto necessario introdurre forme di regolamentazione a tutela della salute dei giocatori”, spiega Angelo Malossi, presidente della Fipe Confcommercio Cesenate.

Secondo la nuova disciplina, le sale giochi potranno rimanere aperte in due fasce orarie: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16.00 alle 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli stessi orari sono fissati per il funzionamento di tutti i cosiddetti “apparecchi d’intrattenimento e svago con vincita in denaro”, comprendendo sia quelli collocati in bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc., sia quelli installati in agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.
Nelle ore di sospensione del funzionamento, questi apparecchi dovranno essere spenti e essere mantenuti non accessibili. All’esterno di tutti gli esercizi interessati, inoltre, dovrà essere esposto un cartello indicante l’orario di apertura (per le sale giochi) o di funzionamento dei dispositivi di gioco.
La violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l’applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.
La Giunta comunale, con proprio provvedimento adottato ai sensi dell’art.16 della legge n. 689/81 sopra citata, potrà disporre gli importi del pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché le sanzioni accessorie di tipo sospensivo o interdittivo, anche per i casi di reiterazione della violazione.

“Vi terremo aggiornati sugli sviluppi – conclude Malossi – al momento tuttavia, dobbiamo informarvi che la presente ordinanza entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell’Albo Pretorio e quindi in data 4 gennaio 2017”.

About Redazione Ascom

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *