Grazie all’intervento di Fipe novità in tema di contratti di lavoro, anche per quelli “a chiamata”

Uno degli scopi di questo governo è favorire il lavoro, in particolare l’occupazione giovanile, cosa che in parte ha iniziato a fare con la Legge 9 agosto 2013 n. 99 che è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2013.

La legge è quindi entrata in vigore il 23 agosto, fatte salve specifiche, diverse decorrenze, e contiene le modifiche introdotte, in sede di iter parlamentare, al D.L. n. 76/2013, in cui accoglie alcuni interventi suggeriti dalla FIPE.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali novità in tema di lavoro.


INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI GIOVANI

L’incentivo per i datori di lavoro che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato di “lavoratori giovani” under 29 ha trovato conferma, in sede di conversione in legge, con alcune novità che riguardano:

le condizioni soggettive: sono state confermate le prime due condizioni poste in via alternativa dal decreto (deve trattarsi di giovani privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o privi di un diploma di scuola media superiore/professionale). Fra le condizioni richieste per ottenere l’agevolazione è stata eliminata quella relativa alla circostanza che i soggetti “vivano soli con una o più persone a carico”;

la pubblicità della decorrenza del beneficio: il Ministero del lavoro darà comunicazione della data di decorrenza dell’incentivo, legata alla riprogrammazione di risorse già destinate a diverso utilizzo, mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale;

l’iter procedurale per l’ammissione all’incentivo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande: l’incentivo è riconosciuto dall’INPS, che provvede entro 3 giorni dalla presentazione della domanda, a comunicare la sussistenza dell’effettiva disponibilità di risorse per il beneficio stesso. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente viene operata una riserva di somme pari al beneficio spettante in base alla documentazione allegata. Entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi, il datore di lavoro deve stipulare il contratto di lavoro ed entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto. In caso di insufficienza di risorse, l’Istituto non prende più in considerazione  ulteriori domande, dandone notizia sul proprio sito;

l’esclusione per le assunzioni con contratto di lavoro domestico.

INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE

Si prevedono misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani. Nell’ambito dell’iter di conversione in legge del provvedimento decreto legge in oggetto, viene eliminato ogni riferimento, al carattere temporaneo e straordinario (fino al 31 dicembre 2015) delle misure per favorire l’occupazione giovanile, in materia di apprendistato e tirocini unitamente al riferimento specifico alle piccole e medie imprese.

Viene inoltre specificato che i datori di lavoro che abbiano sedi dislocate su più regioni del territorio nazionale per l’attivazione di tirocini possono far riferimento alla normativa regionale della regione in cui vi è la sede legale dell’impresa e possono procedere anche all’accentramento della comunicazione.

►►► MODIFICHE ALLA LEGGE 92/12012

Tra gli interventi più importanti contenuti nella legge di conversione, meritano un capitolo a parte, le modifiche alla “Riforma Fornero” (legge n. 92/2012).

Contratto a tempo determinato
La conversione in legge del decreto ha comportato modifiche di carattere formale alle novità normative introdotte dal testo “Fornero”. Viene specificato che la durata massima di 12 mesi del primo contratto a termine a causale è comprensiva dell’eventuale proroga (non consentita nella disciplina introdotta dalla Legge n. 92/2012).

Inoltre viene chiarito che, nei casi di attività stagionali ovvero nelle altre ipotesi individuate dai contratti collettivi, non si applica la conversione a tempo indeterminato né  in caso di mancato rispetto degli intervalli tra un contratto e l’altro, né se stipulati senza soluzione di continuità.

Infine, si specifica che alle assunzioni a termine dei lavoratori in mobilità, pur essendo escluse dalla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 368/2001, si applicano comunque le disposizioni in materia di principio di non discriminazione e sui criteri di computo.

Distacco dei lavoratori
Rappresenta una novità della legge di conversione l’inserimento di una disposizione (nuovo comma all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003) la quale chiarisce che, in caso di distacco di personale tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa (art. 3, D.L. n. 5/2009 conv. L. n. 33/2009), l’interesse della parte distaccante, richiesto dal primo comma dello stesso art. 30 per la configurabilità dell’istituto, sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 del codice civile. Per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal medesimo contratto di rete.

Lavoro intermittente
Nell’ambito delle modifiche apportate alla disciplina del lavoro intermittente, nel confermare il limite temporale di 400 giornate di effettivo lavoro nel triennio prevista dal DL 76/2013, con la legge di conversione, è stata introdotta, grazie all’intervento della FIPE, una eccezione – regime speciale – all’applicazione del limite legale all’utilizzo del lavoro a chiamata al settore dei pubblici esercizi.

Pertanto, tale limite di durata massima non si applica  ai contratti di lavoro intermittente stipulati nei settori del Turismo, dei Pubblici esercizi e dello spettacolo.

In relazione alle sanzioni previste in caso di violazione agli obblighi di comunicazione della chiamata del lavoratore, è stata soppressa la disposizione che escludeva l’applicabilità della sanzione amministrativa (da 400 a 2.400 euro) per mancata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro in quelle fattispecie in cui la volontà di non occultare la prestazione intermittente emergesse dagli adempimenti contributivi precedentemente assolti.

Lavoro a progetto
Trovano conferma le norme originarie del decreto che sono intervenute sui requisiti (art. 61, D.Lgs. n. 276/2003) e sulla forma (art. 62, D.Lgs. cit.) del contratto di lavoro a progetto tuttavia in sede di conversione sono introdotte alcune novità in merito alla proroga automatica dei contratti che hanno per oggetto un’attività di ricerca scientifica (quando questa venga ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo).

Inoltre, viene chiarito che, in deroga alla disciplina ordinaria, il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sia per le attività di vendita di beni sia per le attività di servizi attraverso call center “outbound”.

Associazione in partecipazione
Durante l’iter parlamentare sono state introdotte due rilevanti novità:

– l’esclusione dalle disposizioni che limitano la possibilità di stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro delle imprese a scopo mutualistico, degli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’art. 2540 cod. civ. il cui contratto sia certificato a norma dell’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003, dei rapporti fra produttori ed artisti, interpreti, esecutori, volti alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento;

– la possibilità di regolarizzare gli associati in partecipazione attraverso la stipulazione, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 ed il 30 settembre 2013 con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di specifici contratti collettivi che prevedano l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato,  di soggetti con cui è stato precedentemente stipulato un contratto di associazione in partecipazione.

Sospensione dello stato di disoccupazione
Si prevede che la sospensione dello stato di disoccupazione avviene in caso di lavoro subordinato fino a sei mesi e non più in caso di durata inferiore a sei mesi.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici di consulenza del lavoro.

About Sara Montalti
Laureata in Relazioni Pubbliche, lavoro nel settore dell'Assistenza Sindacale e Progettuale in Confcommercio Imprese per l'Italia dal 2005 e sono segretaria della Fipe del Comprensorio Cesenate. Il lavoro di segreteria sindacale implica l’immedesimarsi totalmente nelle problematiche relative al settore e cercare insieme al presidente di categoria, in concertazione con i dirigenti dell’associazione e degli associati, di risolvere o sviluppare interventi a sostegno delle loro situazioni.

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