Prodotti Ittici: obbligo di esporre un cartello contenente le informazioni ai consumatori per il corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi

Per chi commercia prodotti ittici, il 25 agosto 2013 è entrata in vigore una norma del Decreto del Ministro della Sanità recante “Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto u.s.

L’art. 2 del decreto in oggetto stabilisce che l’operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell’art. 44 del regolamento (CE) n. 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all’allegato 1“.

La dicitura di cui all’allegato 1, che deve essere riportata obbligatoriamente sul cartello, è quella contenuta nel seguente riquadro:

Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e cefalopodi freschiIn caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, il cartello deve essere apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce.
Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Il comma 3 stabilisce invece che le eventuali altre indicazioni presenti sul cartello, devono essere riportate in caratteri di dimensioni inferiori rispetto a quelli impiegati per la formula obbligatoria.

L’art. 1, comma 2, stabilisce invece che la norma non si applica: ai prodotti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, punto 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 853/2004, e cioè ai prodotti della pesca decongelati che sono stati conservati congelati per un periodo di tempo sufficiente a uccidere i parassiti vivi.

L’inosservanza della norma è sanzionata ai sensi dell’ 8, comma 5, del decreto 158/2012 prevede una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 3500.

Gli esercenti che praticano attività di commercio di prodotti ittici possono chiedere ulteriori informazioni alla propria delegazione di Confcommercio. Al fine di porre gli associati coinvolti in condizione di osservare la norma in oggetto l’Associazione ha predisposto il cartello necessario che puoi scaricare qui.

About Sara Montalti
Laureata in Relazioni Pubbliche, lavoro nel settore dell'Assistenza Sindacale e Progettuale in Confcommercio Imprese per l'Italia dal 2005 e sono segretaria della Fipe del Comprensorio Cesenate. Il lavoro di segreteria sindacale implica l’immedesimarsi totalmente nelle problematiche relative al settore e cercare insieme al presidente di categoria, in concertazione con i dirigenti dell’associazione e degli associati, di risolvere o sviluppare interventi a sostegno delle loro situazioni.

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