Divieto di somministrare alcolici ai minori: il parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Abbiamo inviato già a tutti gli associati una circolare su un recente parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico sull’applicabilità del divieto di vendita di alcolici ai minori di anni 18 anche alla somministrazione sul posto.

Come abbiamo già avuto modo di illustrare in post precedenti, il Tulps prevede che L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno”. Mentre il decreto Balduzzi ha esteso il divieto di vendita alcolici ai minori di anni 18, la parte del codice penale che fa riferimento alla somministrazione non è stato modificato in questo senso.

Nonostante questa precisazione, per il Ministero dello Sviluppo Economico e per il Ministero dell’Interno, il Legislatore con il termine “vende” non può che avere voluto intendere “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione.

Non ci sarebbe, quindi a loro parere, alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.  I Ministeri ritengono pertanto che l’interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni sia la seguente:

  • è vietato sia vendere che somministrare sul posto alcolici a minori degli anni 18;
  • nel caso di vendita di alcolici a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
  • nel caso di somministrazione di alcolici a minori degli anni 16, la sanzione è  l’arresto fino a un anno;
  • nel caso di somministrazione di alcolici a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.

 L’interpretazione dei Ministeri porta comunque come paradossale conseguenza l’applicazione di sanzioni diverse per due fattispecie ritenute uguali dagli stessi Ministeri.

Sulla questione, pertanto, chiederemo un’interpretazione autentica del Legislatore, non appena rinnovate le Camere. Nel frattempo invitiamo le aziende a non somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18, al fine di non incorrere nelle sanzioni ritenute applicabili dai Ministeri.

About Sara Montalti
Laureata in Relazioni Pubbliche, lavoro nel settore dell'Assistenza Sindacale e Progettuale in Confcommercio Imprese per l'Italia dal 2005 e sono segretaria della Fipe del Comprensorio Cesenate. Il lavoro di segreteria sindacale implica l’immedesimarsi totalmente nelle problematiche relative al settore e cercare insieme al presidente di categoria, in concertazione con i dirigenti dell’associazione e degli associati, di risolvere o sviluppare interventi a sostegno delle loro situazioni.

2 Responses to Divieto di somministrare alcolici ai minori: il parere del Ministero dello Sviluppo Economico

  1. Paola Venturi ha detto:

    Da quello che leggo sembra che lo stato si contraddica! Ma le leggi sono fatte per essere rispettate o interpretate?

    • Sara Montalti ha detto:

      Cara Paola, le leggi dovrebbero essere rispettate ma purtroppo in Italia non si ha mai la certezza di una legge! Comunque ci siamo sopra e se ci saranno delle contestazioni in merito siamo pronti ad intervenire. Grazie!

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